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martedì 29 novembre 2016

Carissimi Colleghi,
come anticipato nel precedente post, grazie all’interessamento sempre attivo di questa O.S. , è stata inviata ai diretti rappresentanti di questa Amministrazione Regionale, una richiesta che sollecita lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità, cat. A-B e B-C.
Pertanto per opportuna conoscenza per noi tutti,  si pubblica qui di seguito la nota che il Segretario Carlo Cirasola con grande impegno e assiduità ha elaborato approfondendo i vari aspetti della problematica su menzionata, non tralasciando i vari riferimenti a situazioni, norme e sentenze che porterebbero questa Amministrazione ad applicare la procedura dello scorrimento delle graduatorie, alla luce anche delle disponibilità che si sono rese vacanti come rilevate dall’ultima pianta organica adottata in Giunta Regionale.
In nome e per conto di questa O.S.

Nicola Muschitiello






       C.S.A. Regioni Autonomie Locali
                                         Regione Puglia
             
Prot.   86/Segr./2016                                                                                           Bari   lì, 29.11.2016


Al Presidente della Giunta Regione Puglia
                                                      dott. Michele Emiliano

All’Assessore al Personale
Dott. Antonio  Nunziante

Al  Consigliere del Presidente
Dott. Domenico De Santis

Al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione
dott. Angelosante Albanese

Al Dirigente della Sezione
 Personale e Organizzazione
dott. Nicola Paladino

Alla  A.P. “Contrattazione e Relazioni sindacali”
Sezione Personale e Organizzazione
dott.ssa Valeria Salvemini

Ai Dipendenti Regionali
Loro Sedi




OGGETTO: sollecito richiesta scorrimento delle graduatorie in corso di validità, cat. A-B e B-C.

Questa O.S. C.S.A. Regioni Autonomie Locali
premesso che:
-        a seguito della pubblicazione delle graduatorie di merito relative alle progressioni verticali delle categorie da A a B e da B a C dei dipendenti regionali e regolarmente pubblicate, in prima applicazione sono stati inquadrati nei posti previsti disponibili nella dotazione organica i dipendenti aventi titolo;
-        nel decorso degli anni sono stati collocati in quiescenza molti dipendenti i cui posti sono vacanti  e disponibili per essere ricoperti dai dipendenti in servizio, idonei nelle graduatorie di merito,  che svolgono le funzioni previste dalla Legge e dai regolamenti regionali;
-        con deliberazione di G.R. n. 1616 del 26/10/2016 “ricognizione annuale della consistenza del personale regionale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in relazione ai posti in dotazione organica – dichiarazione di non eccedenza anno 2016” è dato atto che dal monitoraggio della Giunta e del Consiglio  Regionale alla data del 31/12/2015 i posti vacanti in dotazione organica sono: per la categoria B n. 374 e categoria C n. 307;
-        nel corso dell’incontro svolto in data 19 settembre u.s. con l’Assessore al Personale dott. Nunziante, il Capo del Personale dott. Paladino e l’A.P. Contrattazione e Relazioni Sindacali dott.ssa Salvemini si è discusso anche del punto 4) dell’Assemblea (scorrimento delle graduatorie dei concorsi dalla categoria A alla categoria B e dalla categoria B alla categoria C a costo zero per l’Amministrazione con scadenza maggio 2017). L’Amministrazione nel far presente che sebbene tale scorrimento sarebbe economicamente a costo zero, in realtà giuridicamente sono da ritenersi  come nuove assunzioni da inserire in bilancio; pertanto si è riservata di comunicare la propria decisione previa attenta analisi della problematica. La scrivente O.S. ha comunque ribadito il concetto che la spesa del nuovo inquadramento per i dipendenti che svolgono le mansioni superiori sarebbe pari allo zero considerato che quasi tutti i dipendenti in servizio  sono inquadrati al massimo delle posizioni economiche.
Considerato che la  Corte dei conti, sezione di controllo regione Campania, parere n. 137 del 10 aprile 2013 - Progressioni verticali - scorrimento graduatoria si esprime sulla possibilità di utilizzare o meno graduatorie approvate all’esito di procedure concorsuali per progressioni verticali interne, ed ancora efficaci, chiarendo che la scelta relativa alla possibilità di utilizzo di una graduatoria concorsuale esperita in base ad una normativa assunzionale, in seguito profondamente incisa da un innovativo quadro legislativo, deve essere operata escludendo qualunque possibilità arbitraria e irragionevole discriminazione tra i soggetti, ma anche inammissibili elusioni di quelle specifiche prescrizioni di legge.
Preso atto che:
-        il Consiglio di Stato - Sez. v - con sentenza n. 6536 del 26.10.2009 (cfr. anche Consiglio di Stato - sez. V - sentenza n. 1395 del 04/03/2011 e sentenza n.4329 del 31/0712012), e con sentenza nr. 14 del 28/01/2011 ha enunciato alcuni principi fondamentali in merito all'utilizzo dello scorrimento delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici;
-        il Consiglio di stato in sede giurisdizionale, con sentenza nr.1061 del 5 marzo 2014 ha enunciato il seguente principio  espresso in detta decisione, inerente lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni:
<< L'art. 97 detta Costituzione, nel prevedere che la regola per l'accesso al pubblico impiego il concorso pubblico, fa comunque salvi "i casi stabiliti dalla legge", non escludendo forme concorsuali atipiche che - pur presentando differenze formali e sostanziali rispetto ai concorsi pubblici, per il reclutamento dall'esterno di nuovo personale - non consentono ad avviso del Collegio dî introdurre discriminazioni non previste per i soggetti, dichiarati idonei in un concorso interno, che implichi novazione del rapporto di lavoro con passaggio ad una categoria superiore, di fatto costituendo "assunzione", equipollente a quella disciplinata dall'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001. Il medesimo Collegio ritiene, pertanto, che si applichi anche alle graduatorie dei concorsi interni di tipo "verticale" I'istituto dello scorrimento, correlato all'interesse pubblico di procedere ad assunzioni per vacanze sopravvenute di posti in organico, consentendo a candidati idonei di divenire vincitori e precludendo I'indizione di nuovi concorsi, non potendosi ancorare una disparità di trattamento, estranea al dettato dei testi normativi richiamati nella citata sentenza, alla mera complessità procedurale ed ai maggiori tempi tecnici richiesti per I'espletamento dei concorsi pubblici ordinari, rispetto ai concorsi interni (cfr. anche, per il principio Cass., sez. lav., 21.12.2007 n. 27126; Cass. ,SSUU 13.06.2011, n. 12895 e Cons. di Stato sezVI, 0603.2009' n.1347)>>;

Visto
-        l'art.91, comma 4, del D.lgs. n.267/2000 che dispone "Per gli enti locali le graduatori concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per I'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo";
-        I'art.35, comma 5-ter, del D.lgs. n.165/2001 secondo cui "le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali";

Considerato che  per espressa previsione dell'art.. 31 comma 4 del D.lgs. n. 75.01.2009 il nuovo regime delle progressioni di carriera per gli enti locali previsto dall'art.24 commi 1 e 2 dello stesso decreto opera a decorrere dal 11.11.2011 applicandosi in mancanza di adeguamenti regolamentari la disciplina vigente alla data di entrata in vigore di detto D.lgs.;

Visto l'art. 4, comma 4, del D.L. n.i 01/2013, convertito in Legge n.725/2013, che ha prorogato
I'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2016: in ordine alla procedura di cui al comma 2 bis dell'art.30 del D.lgs. 16512001, richiamate le sentenze Cons. Stato, sez. V, del 3l .07.2012 n.4329 e del TAR Sardegna n.00330/2013, le quali affermano che in caso di assunzioni mediante scorrimento di graduatoria (su posti già presenti in dotazione organica) la stessa non deve essere esperita, considerato che il citato comma prevede la prevalenza della mobilità esterna solamente rispetto a nuove procedure concorsuali e che I'interpretazione inversa "si risolverebbe in una duplicazione di applicazione dell'istituto della mobilità, atteso che l'obbligo di legge, ovvero la preferenza per la mobilita già soddisfatta prima {ella decisione dell'amministrazione di bandire il concorso, dovrebbe applicarsi anche successivamente, per lo meno in luogo dell'utilizzo della graduatoria, il che non appare conforme alla legge che ha introdotto I'obbligo della mobilità esterna. .." ;

Visto che il recente D.L. nr. 101/13 (decreto Letta) convertito in Legge nr. 125/13 dispone, tra l'altro, I'obbligo dello scorrimento delle graduatorie ancora vigenti per la copertura di posti dello stesso profilo resisi vacanti;
Visto il D.L.  n. 90/14, convertito nella legge  n. 114/14 , nella parte in cui stabilisce che Regioni e Autonomie Locali nella programmazione del personale devono assicurare, dal 2014, una riduzione della spesa e devono provvedere, prima di procedere a nuove assunzioni, ad immettere i vincitori di concorso e gli idonei delle graduatorie vigenti e approvate daI…………..;

Considerato che:
-        in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso gli Enti Locali, la Regione Puglia è soggetto alle regole del patto di stabilità interno é, come tale, tenuto alla disciplina di cui alla legge in vigore;
-        con il D.L. 2014 n. 90, convertito nella legge 1I/8/201,4 n.714, a decorrere dall'anno 2014, sono intervenuti sostanziali modificazioni alle citate disposizioni in materia di limiti e di vincoli assunzionali presso gli Enti Locali alle quali si è data applicazione in sede di definizione del piano annuale e triennale del fabbisogno di personale.
-         
Visti:
-        I chiarimenti di Palazzo Spada Il Consiglio di Stato muove dalla considerazione che l'articolo 35, comma 5-ter, del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165, per la parte in cui prevede che «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione», dopo l'adunanza plenaria 28 luglio 2011 n. 14, deve essere interpretato nel senso di accordare preferenza al loro scorrimento piuttosto che all'indizione di nuovi bandi di concorso che, seppure non impossibile, laddove prescelta deve essere congruamente motivata, salvo il caso in cui leggi speciali impongano «una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico», ovvero risulti modificata la disciplina sostanziale applicabile alla procedura concorsuale. Ipotesi rispetto alla quale anche l'obbligo di motivazione risulta depotenziato.
La preferenza per l'assorbimento degli idonei inseriti in precedenti graduatorie è peraltro stata confermata anche dai successivi interventi legislativi, tra cui il Dl 31 agosto 2013 n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, che, prolungandone l'efficacia fino al 31 dicembre 2016, vi subordina l'assenso a nuove procedure concorsuali;ù
-        la mozione approvata a maggioranza, nella seduta del 28 luglio 2016 con la quale il Consiglio Regionale impegna, tra l’altro,  il Governo Regionale  “all’assunzione immediata dei vincitori del concorso “Ripam Puglia” e con il completo scorrimento delle relative graduatorie degli idonei;
La scrivente O.S. C.S.A. Regioni Autonomie Locali chiede
di legittimare nelle funzioni i dipendenti in servizio che svolgono  le mansioni superiori rispetto all’inquadramento giuridico, in quanto oltre ad essere  un’operazione a costo zero, la richiesta trova applicazione nella mozione 64 approvata a maggioranza, nella seduta del 28 luglio 2016.
           
                                                                         C.S.A. Regioni Autonomie Locali
                              Il Segretario
             dott. Carlo Cirasola

venerdì 11 novembre 2016


Carissimi colleghi,
questa O.S. continua l'attività sindacale cercando di sensibilizzare l'Amministrazione Regionale alla risoluzione delle problematiche, sia di carattere economico che di carattere giuridico, che riguardano il personale delle varie categorie.

Infatti,  questa O.S. a breve presenterà una mozione per sollecitare l'Amministrazione Regionale a dare delle risposte concrete, che possano risolvere le problematiche che da troppo tempo angosciano noi lavoratori: trattamento economico e non ultimo si ricorda lo scorrimento delle graduatorie degli idonei al concorso delle progressioni verticali (cat.A-B, B-C).

Inoltre, è diffusamente noto che gran parte dei dipendenti regionali (di cat. A, B, C), svolge da molto tempo mansioni superiori (attestabili e testimoniabili) senza aver avuto mai nessun riconoscimento sia giuridico (nonostante l'idoneità ottenuta nei concorsi alla categoria superiore) sia economico per effetto delle mansioni svolte nella categoria superiore.

Per una serie di motivazioni e problematiche,  i dipendenti hanno avuto sempre perplessità nell'intraprendere iniziative legali che potessero far riconoscere gli opportuni diritti conseguiti a titolo di mansioni superiori svolte, ma apprendiamo che alcuni colleghi tempo fa hanno coraggiosamente preso coraggiose iniziative in questo senso, fra cui un collega iscritto a questa O.S., ottenendo dei risultati positivi.

QUESTO DEVE FAR RIFLETTERE CIASCUNO DI NOI CHE E' IL MOMENTO DI AGIRE CONCRETAMENTE SENZA TIMORE ALCUNO!

Pertanto se non si dovessero avere delle risposte concrete da questa Amministrazione Regionale, si potrà valutare la possibilità di intraprendere azioni legali analoghi a quelle intraprese dai colleghi, con azione coordinata tra questa O.S.. e un legale rappresentante.

Si riportano di seguito, a titolo informativo,  il riferimento di una sentenza del Giudice del lavoro e quello di un atto dirigenziale regionale con cui sono stati riconosciuti le differenze del trattamento economico dovute per effetto delle mansioni superiori svolte:

1) Sentenza n. 4137/010  rtg n. 9153/07  del Giudice del Lavoro - Tribunale di Foggia depositato in cancelleria il 12.06.2010 a favore del dipendente (Chiella A.)

2) Atto dir.le n. 502 del 13 giugno 2013 del Servizio Personale e Organizzazione, in seguito a sentenza n. 10593/2012 dello stesso Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, con cui veniva liquidata la somma di euro 23.579,11 a favore di un dipendente.

Per problemi tecnici questo blog non ha potuto permettere la pubblicazione di tale documentazione, pertanto chi vorrà maggiori dettagli potrà chiederli a questa O.S. contattando il segretario o i referenti.

Un caro saluto a tutti i colleghi

Il referente