Carissimi Colleghi,
come anticipato nel
precedente post, grazie all’interessamento sempre attivo di questa O.S. , è
stata inviata ai diretti rappresentanti di questa Amministrazione Regionale,
una richiesta che sollecita lo scorrimento delle graduatorie in
corso di validità, cat. A-B e B-C.
Pertanto per opportuna
conoscenza per noi tutti, si pubblica
qui di seguito la nota che il Segretario Carlo Cirasola con grande impegno e
assiduità ha elaborato approfondendo i vari aspetti della problematica su
menzionata, non tralasciando i vari riferimenti a situazioni, norme e sentenze che
porterebbero questa Amministrazione ad applicare la procedura dello scorrimento
delle graduatorie, alla luce anche delle disponibilità che si sono rese vacanti come rilevate dall’ultima
pianta organica adottata in Giunta Regionale.
In nome e per conto di
questa O.S.
Nicola Muschitiello
Regione
Puglia
Prot. 86/Segr./2016 Bari lì, 29.11.2016
dott. Michele Emiliano
All’Assessore al Personale
Dott. Antonio Nunziante
Al
Consigliere del Presidente
Dott. Domenico De Santis
Al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione
dott. Angelosante Albanese
Al Dirigente della Sezione
Personale e Organizzazione
dott. Nicola Paladino
Alla A.P. “Contrattazione e
Relazioni sindacali”
Sezione Personale e Organizzazione
dott.ssa Valeria Salvemini
Ai Dipendenti Regionali
Loro Sedi
OGGETTO: sollecito richiesta scorrimento delle graduatorie in corso di
validità, cat. A-B e B-C.
Questa O.S. C.S.A. Regioni Autonomie Locali
premesso che:
-
a
seguito della pubblicazione delle graduatorie di merito relative alle
progressioni verticali delle categorie da A a B e da B a C dei dipendenti
regionali e regolarmente pubblicate, in prima applicazione sono stati
inquadrati nei posti previsti disponibili nella dotazione organica i dipendenti
aventi titolo;
-
nel
decorso degli anni sono stati collocati in quiescenza molti dipendenti i cui
posti sono vacanti e disponibili per
essere ricoperti dai dipendenti in servizio, idonei nelle graduatorie di
merito, che svolgono le funzioni previste
dalla Legge e dai regolamenti regionali;
-
con
deliberazione di G.R. n. 1616 del 26/10/2016 “ricognizione annuale della consistenza del personale regionale con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in relazione ai posti in
dotazione organica – dichiarazione di non eccedenza anno 2016” è dato atto
che dal monitoraggio della Giunta e del Consiglio Regionale alla data del 31/12/2015 i posti
vacanti in dotazione organica sono: per la categoria B n. 374 e categoria C n.
307;
-
nel
corso dell’incontro svolto in data 19 settembre u.s. con l’Assessore al
Personale dott. Nunziante, il Capo del Personale dott. Paladino e l’A.P.
Contrattazione e Relazioni Sindacali dott.ssa Salvemini si è discusso anche del
punto 4) dell’Assemblea (scorrimento delle graduatorie dei concorsi dalla
categoria A alla categoria B e dalla categoria B alla categoria C a costo zero
per l’Amministrazione con scadenza maggio 2017). L’Amministrazione nel far
presente che sebbene tale scorrimento sarebbe economicamente a costo zero, in
realtà giuridicamente sono da ritenersi
come nuove assunzioni da inserire in bilancio; pertanto si è riservata
di comunicare la propria decisione previa attenta analisi della problematica.
La scrivente O.S. ha comunque ribadito il concetto che la spesa del nuovo
inquadramento per i dipendenti che svolgono le mansioni superiori sarebbe pari
allo zero considerato che quasi tutti i dipendenti in servizio sono inquadrati al massimo delle posizioni
economiche.
Considerato che la Corte dei conti, sezione
di controllo regione Campania, parere n. 137 del 10 aprile 2013 - Progressioni verticali - scorrimento graduatoria si esprime
sulla possibilità di utilizzare o meno graduatorie approvate all’esito di
procedure concorsuali per progressioni verticali interne, ed ancora efficaci,
chiarendo che la scelta relativa alla possibilità di utilizzo di una graduatoria
concorsuale esperita in base ad una normativa assunzionale, in seguito
profondamente incisa da un innovativo quadro legislativo, deve essere operata
escludendo qualunque possibilità arbitraria e irragionevole discriminazione tra
i soggetti, ma anche inammissibili elusioni di quelle specifiche prescrizioni
di legge.
Preso
atto che:
-
il Consiglio di Stato - Sez. v - con sentenza n.
6536 del 26.10.2009 (cfr. anche Consiglio di Stato - sez. V - sentenza n. 1395
del 04/03/2011 e sentenza n.4329 del 31/0712012), e con sentenza nr. 14 del
28/01/2011 ha enunciato alcuni principi fondamentali in merito all'utilizzo
dello scorrimento delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici;
-
il Consiglio di stato in sede giurisdizionale, con
sentenza nr.1061 del 5 marzo 2014 ha enunciato il seguente principio espresso in detta decisione, inerente lo
scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni:
<< L'art. 97 detta Costituzione, nel
prevedere che la regola per l'accesso al pubblico impiego il concorso pubblico,
fa comunque salvi "i casi stabiliti dalla legge", non escludendo
forme concorsuali atipiche che - pur presentando differenze formali e
sostanziali rispetto ai concorsi pubblici, per il reclutamento dall'esterno di
nuovo personale - non consentono ad avviso del Collegio dî introdurre
discriminazioni non previste per i soggetti, dichiarati idonei in un concorso
interno, che implichi novazione del rapporto di lavoro con passaggio ad una
categoria superiore, di fatto costituendo "assunzione", equipollente
a quella disciplinata dall'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001. Il medesimo Collegio
ritiene, pertanto, che si applichi anche alle graduatorie dei concorsi interni
di tipo "verticale" I'istituto dello scorrimento, correlato
all'interesse pubblico di procedere ad assunzioni per vacanze sopravvenute di
posti in organico, consentendo a candidati idonei di divenire vincitori e
precludendo I'indizione di nuovi concorsi, non potendosi ancorare una disparità
di trattamento, estranea al dettato dei testi normativi richiamati nella citata
sentenza, alla mera complessità procedurale ed ai maggiori tempi tecnici
richiesti per I'espletamento dei concorsi pubblici ordinari, rispetto ai
concorsi interni (cfr. anche, per il principio Cass., sez. lav., 21.12.2007 n.
27126; Cass. ,SSUU 13.06.2011, n. 12895 e Cons. di Stato sezVI, 0603.2009'
n.1347)>>;
Visto
-
l'art.91, comma 4, del D.lgs. n.267/2000 che dispone "Per gli enti
locali le graduatori concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni
dalla data di pubblicazione per I'eventuale copertura dei posti che si
venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per
i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso
medesimo";
-
I'art.35, comma 5-ter, del D.lgs. n.165/2001 secondo cui "le
graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le
amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti
da leggi regionali";
Considerato che per espressa previsione
dell'art.. 31 comma 4 del D.lgs. n. 75.01.2009 il nuovo regime delle
progressioni di carriera per gli enti locali previsto dall'art.24 commi 1 e 2
dello stesso decreto opera a decorrere dal 11.11.2011 applicandosi in mancanza
di adeguamenti regolamentari la disciplina vigente alla data di entrata in
vigore di detto D.lgs.;
Visto
l'art. 4, comma 4, del D.L. n.i 01/2013, convertito in Legge n.725/2013, che ha
prorogato
I'efficacia delle
graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato fino al
31 dicembre 2016: in ordine alla procedura di cui al comma 2 bis dell'art.30
del D.lgs. 16512001, richiamate le sentenze Cons. Stato, sez. V, del 3l
.07.2012 n.4329 e del TAR Sardegna n.00330/2013, le quali affermano che in caso
di assunzioni mediante scorrimento di graduatoria (su posti già presenti in
dotazione organica) la stessa non deve essere esperita, considerato che il
citato comma prevede la prevalenza della mobilità esterna solamente rispetto a
nuove procedure concorsuali e che I'interpretazione inversa "si
risolverebbe in una duplicazione di applicazione dell'istituto della mobilità,
atteso che l'obbligo di legge, ovvero la preferenza per la mobilita già
soddisfatta prima {ella decisione dell'amministrazione di bandire il concorso,
dovrebbe applicarsi anche successivamente, per lo meno in luogo dell'utilizzo
della graduatoria, il che non appare conforme alla legge che ha introdotto
I'obbligo della mobilità esterna. .." ;
Visto che il recente D.L. nr. 101/13 (decreto Letta) convertito in Legge nr.
125/13 dispone, tra l'altro, I'obbligo dello scorrimento delle graduatorie
ancora vigenti per la copertura di posti dello stesso profilo resisi vacanti;
Visto
il D.L. n. 90/14, convertito nella legge n. 114/14 , nella parte in cui stabilisce che
Regioni e Autonomie Locali nella programmazione del personale devono
assicurare, dal 2014, una riduzione della spesa e devono provvedere, prima di
procedere a nuove assunzioni, ad immettere i vincitori di concorso e gli idonei
delle graduatorie vigenti e approvate daI…………..;
Considerato
che:
-
in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso gli Enti Locali,
la Regione Puglia è soggetto alle regole del patto di stabilità interno é, come
tale, tenuto alla disciplina di cui alla legge in vigore;
-
con il D.L. 2014 n. 90, convertito nella legge 1I/8/201,4 n.714, a
decorrere dall'anno 2014, sono intervenuti sostanziali modificazioni alle
citate disposizioni in materia di limiti e di vincoli assunzionali presso gli
Enti Locali alle quali si è data applicazione in sede di definizione del piano
annuale e triennale del fabbisogno di personale.
-
Visti:
-
I chiarimenti di Palazzo Spada Il Consiglio di Stato muove dalla considerazione che l'articolo 35, comma
5-ter, del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165, per la parte in cui prevede che «le
graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le
amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione», dopo l'adunanza plenaria 28 luglio 2011 n. 14, deve
essere interpretato nel senso di accordare preferenza al loro scorrimento
piuttosto che all'indizione di nuovi bandi di concorso che, seppure non
impossibile, laddove prescelta deve essere congruamente motivata, salvo il caso
in cui leggi speciali impongano «una precisa cadenza periodica del concorso,
collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche
di determinati settori del personale pubblico», ovvero risulti modificata la
disciplina sostanziale applicabile alla procedura concorsuale. Ipotesi rispetto
alla quale anche l'obbligo di motivazione risulta depotenziato.
La preferenza per l'assorbimento degli idonei inseriti in precedenti
graduatorie è peraltro stata confermata anche dai successivi interventi
legislativi, tra cui il Dl 31 agosto 2013 n. 101 convertito dalla legge 30
ottobre 2013 n. 125, che, prolungandone l'efficacia fino al 31 dicembre 2016,
vi subordina l'assenso a nuove procedure concorsuali;ù
-
la mozione
approvata a maggioranza, nella seduta del 28 luglio 2016 con la quale il
Consiglio Regionale impegna, tra l’altro,
il Governo Regionale “all’assunzione immediata dei vincitori del concorso “Ripam Puglia” e con il
completo scorrimento delle relative graduatorie degli idonei;
La
scrivente O.S. C.S.A. Regioni Autonomie Locali chiede
di legittimare nelle funzioni i
dipendenti in servizio che svolgono le
mansioni superiori rispetto all’inquadramento giuridico, in quanto oltre ad
essere un’operazione a costo zero, la
richiesta trova applicazione nella mozione 64 approvata a maggioranza, nella
seduta del 28 luglio 2016.
C.S.A.
Regioni Autonomie Locali
Il
Segretario
dott. Carlo Cirasola
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